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Abbiamo tagliato il grasso alla politica


Con la Legge finanziaria 2008 si è dato finalmente inizio ad un serio taglio dei costi della politica. Italia dei Valori ha presentato numerosi emendamenti in questa direzione che sono stati accolti. Grazie, dunque, alla nostra azione politica sono stati stabiliti interventi strutturali in diversi settori. Ecco dove si darà “un taglio” una volta per tutte e i risparmi che ne deriveranno per le casse dello Stato. Siamo solo all’inizio. Italia dei Valori perseguirà per tutto la Legislatura l’ obiettivo di ridurre i costi della politica.

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1. CIRCOSCRIZIONI COMUNALI: - 60%


(ARTICOLO 2, COMMA 29 - LEGGE 244/2007)

- E’ stato modificato il “Testo unico degli enti locali” introducendo nuovi limiti alle città che vogliono articolare il proprio territorio in circoscrizioni comunali. La possibilità di costituire circoscrizioni viene ora riconosciuta “di regola” alle sole città che contano più di 250.000 abitanti (attualmente la legge stabilisce il limite a 100.000 abitanti).
- È stato poi modificato anche il sistema delle “deroghe”: potranno infatti costituire circoscrizioni le città che non hanno meno di 100.000 abitanti (a fronte dell’attuale limite stabilito a 30.000 abitanti), e la popolazione media all’interno delle singole circoscrizioni non potrà comunque essere inferiore a 30.000 abitanti.

Attualmente le circoscrizioni presenti nelle diverse città italiane ammontano complessivamente a 616. Con la nuova normativa, il loro numero è destinato a calare di circa 365 unità attestandosi quindi a circa 251.

La riduzione delle circoscrizioni, unitamente alla riduzione dei costi per le rappresentanze dei consigli e giunte comunali e provinciali (art. 2 - commi da 23 a 29 – Legge 244/2007), comporterà un risparmio per le casse dello Stato di 313 milioni di euro.

2. COSTI COMUNITA’ MONTANE: - 40%


(ARTICOLO 2, COMMI 16-22 - LEGGE 244/2007)

E’ stato ridisegnato il sistema delle comunità montane introducendo tagli di spesa e nuovi parametri per il riordino completo delle stesse.
È stabilito un taglio di 33,4 milioni di euro per l’anno 2008, e 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 al Fondo ordinario assegnato dallo Stato alle amministrazioni comunali e provinciali. Si introduce quindi un obbligo per le Regioni di riordino della disciplina delle comunità montane in modo da ridurre di almeno un terzo la quota destinata al finanziamento pubblico delle stesse comunità.

Nello specifico le regioni dovranno:

a) ridurre il numero delle comunità montane;
b) ridurre il numero dei componenti degli organi delle comunità montane;
c) ridurre le indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane.

In caso di mancata attuazione da parte delle Regioni delle nuove disposizioni si produrranno i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con più di 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane che non hanno almeno la metà dei comuni situati per almeno l’80% della superficie al di sopra di 500 metri sul livello del mare. (nelle regioni alpine il limite è fissato a seicento metri sopra il livello del mare);
c) sono soppresse le comunità montane costituite da meno di 5 comuni;
d) gli organi consiliari delle comunità montane dovranno garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non potrà indicare più di un membro; inoltre, gli organi esecutivi dovranno essere composti al massimo da un terzo dei componenti degli organi consiliari.

Non è possibile determinare la cifra esatta della riduzione del numero delle comunità montane in quanto questa è demandata all’azione di ogni singola Regione. Ma in virtù delle disposizioni previste in caso di inadempienza si è comunque certi di una loro sensibile diminuzione.
Attualmente le comunità montane sono 355 e raggruppano 4.201 comuni secondo le previsioni relative all’applicazione delle norme il loro numero dovrebbe scendere a circa 250 e il numero dei comuni che ne fanno parte a circa 2.300.
Dai dati pubblicati dall’Anci, risulta che il totale dei contributi erariali versati alle comunità montane per gli anni 2003, 2004 e 2005 ammontano, rispettivamente, a 184 milioni, 176 milioni e 170 milioni di euro.
La riduzione del numero totale degli amministratori secondo le norme stabilite in finanziaria dovrebbe essere pari circa al 70 %.

3. AMMINISTRATORI CONSORZI DI BONIFICA: - 50%


(ARTICOLO 2, COMMA 35 - LEGGE 244/2007)

Grazie all’intervento del Gruppo dell’Italia dei Valori si riduce la spesa degli enti locali attraverso la riduzione del numero dei componenti dei consigli d’amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e dei consorzi compresi tra i bacini imbriferi montani.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi non potrà essere superiore a 3, ovvero a 5, considerando le diverse situazioni economiche degli stessi.

4. LEGGE MANCIA: CANCELLATA


(ARTICOLO 3, COMMA 24 - LEGGE 244/2007)

E’ stata decisa l’abrogazione della cosiddetta “Legge mancia” istituita con la legge finanziaria 2005, in virtù della quale venivano stanziati finanziamenti a pioggia sul territorio secondo logiche non strutturali, poco chiare e coerenti.
Per il 2005 è stata autorizzata la spesa di 201, 5 milioni di euro, per il 2006 di 130 milioni e per il 2007 di 120 milioni di euro. Per il 2008 98 milioni di euro.
Conseguentemente a tale abrogazione le somme non impegnate verranno riversate all’entrata dello Stato.

5. BLOCCO AUMENTI STIPENDI AI PARLAMENTARI


(ARTICOLO 1, COMMA 375 - LEGGE 244/2007)

E’ stato disposto il blocco degli adeguamenti degli stipendi parlamentari fino ad oggi “collegati” a alla retribuzione massima dei magistrati con funzione di Presidente di sezione della corte di Cassazione.
Il blocco di tale adeguamento comporta un risparmio calcolato fino al 2010 di circa 12 milioni di euro.

6. RIDUZIONE RIMBORSI ELETTORALI


(ARTICOLO 2 COMMA 275 - LEGGE 244/2007)

E’ stata ridotto di 20 milioni di euro il fondo per il rimborso elettorale ai partiti politici istituito dalla legge n. 157 del 1999. Il Fondo stanziato per le ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo di ciascun organo interessato, complessivamente ammontava a circa 198 milioni di euro. Complessivamente si tratta dunque di una diminuzione pari al 10%. Le risorse risparmiate vengono impegnate per il sostegno all’edilizia scolastica penitenziaria e carceraria.

7. RIDUZIONE COSTI SOCIETA’ PUBBLICHE


Il comma 27 dell’articolo 3 della legge finanziaria riproduce un importante principio più volte richiamato dal Gruppo IDV riguardante la partecipazione delle amministrazioni pubbliche in società appositamente costituite per l’erogazione di determinati beni e servizi.
Infatti si dispone che le amministrazioni pubbliche (enti locali, regioni, Ministero dell’economia) possono costituire società o assumere partecipazioni societarie solo se queste hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Va specificato che la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti i rilevanza pubblica potrebbe essere uno strumento utile che va a vantaggio della collettività, ma è necessario evitare in assoluto ogni forma di abuso (visto che l”abuso” risulta essere assai frequente, tenuto conto soprattutto del fatto che le società partecipate dalle pubbliche amministrazione sono ad oggi circa 3.000).
A tal fine, si prevede quindi che le operazioni di costituzione di società e di assunzione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche avvengano sotto il diretto controllo dei collegi di revisori e degli organi di controllo interni all’amministrazione, i quali devono relazionare alla Presidenza del Consiglio e alla Ragioneria dello Stato, nonché segnalare eventuali inadempienze alla Corte dei Conti (art. 3, comma 32).
Il comma 12 dell’articolo 3 della legge finanziaria, prevede poi, sempre per quanto riguarda le società in mano pubblica, la riduzione degli organi societari (e, quindi dei consigli di amministrazione) ad un massimo di tre componenti, se attualmente composti da più di cinque membri, e ad un massimo di cinque componenti, se attualmente composti da più di sette membri.

8. RIDUZIONE COSTI PER LE RAPPRESENTANZE


(ARTICOLO 2, COMMI 23- 32 - LEGGE 244/2007)

Il comma 23 prevede una riduzione del numero massimo dei componenti delle giunte provinciali e comunali che scende da sedici a dodici unità
I commi 25-26-27 riguardano il sistema delle indennità degli amministratori locali prevedono innanzitutto l’impossibilità di cumulare stipendi anche nel caso siano percepiti per incarichi in enti diversi. Inoltre, ai consiglieri viene tolta la possibilità di trasformare i propri gettoni di presenza in indennità di funzione. Nessuna indennità verrà corrisposta per la carica di consigliere circoscrizionale.
Inoltre, si prevede che ai parlamentari nazionali ed europei non venga più corrisposto alcun gettone di presenza per la partecipazione a giunte e consigli degli enti locali (che invece, ad oggi, continuano a percepire)
È stata poi eliminata la possibilità, per gli amministratori locali, di percepire l’indennità di missione, lasciando solo il semplice riconoscimento del rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre al rimborso forfetario per altre spese, nella misura da definire con decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia.

9. RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER INCARICHI PUBBLICI


Il comma 44 dell’articolo 3 della legge finanziaria incide sulle indennità erogate a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.
Si pone infatti un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione (274.000 euro lordi annui).
I relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento.
Tra le varie disposizioni, si impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni (art. 3, comma 50).
Inoltre si prevedono disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.
Sono presenti poi norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze.
Si prevede poi – con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito D.P.C.M. – la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. (art. 3, comma 58)
Si dispone la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno 2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli (art. 3, comma 59).

10. AUTO BLU, TELEFONIA E SPESE POSTALI: DIAMOCI UN TAGLIO


All’interno dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, una serie di commi (dal 588 al 600) sono finalizzati al contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni.
Si tratta di tagli di spesa dovuti ad una maggiore razionalizzazione delle risorse, per spese relative a telefonia, spedizioni postali, autovetture di servizio, dotazioni strumentali degli uffici, beni immobili, assegnate alle pubbliche amministrazioni.

Le auto di servizio assegnate alla magistratura e alle amministrazioni civili dovranno rispondere a “criteri” più “modesti”: la cilindrata media delle autovetture di servizio non potranno infatti superare i 1.600 centimetri cubici, ad esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

I tagli riguardano le spese telefoniche delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie. Con le presenti disposizioni, attraverso una modifica al Codice dell’amministrazione digitale, si impone l’utilizzo dei servizi VOIP. La tecnologia VOIP (Voice Over Internet Protocol) è l'insieme delle tecnologie che consente di telefonare usando internet, creando al suo interno una vera e propria rete telefonica: grazie a questo servizio tutte le chiamate tra utenti VOIP sono completamente gratuite, mentre le chiamate effettuate verso utenti tradizionali vengono comunque gestite sulla rete web riducendo così i costi delle tariffe.
Pertanto, si prevede quindi la diminuzione del 30% delle spese di telefonia stanziate nel 2008.

Si vuole ridurre la spesa per corrispondenza cartacea, diffondendo l’utilizzo della posta elettronica, anche certificata, almeno per il 50% della corrispondenza inviata, eliminando così le spese dovute all’utilizzo della ben più dispendiosa corrispondenza cartacea. La norma contiene anche una disposizione “punitiva” per le amministrazioni che non si adeguano, e che subiranno quindi, comunque, un taglio del 30% delle risorse stanziate per spese di invio della corrispondenza cartacea.


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