La proposta di legge mira ad introdurre un nuovo istituto nell'ordinamento processuale che consenta lo svolgimento dell'azione collettiva risarcitoria indipendentemente dall’appartenenza a una categoria (come attualmente è stata proposta l’azione della class action) di settore ma in modo trasversale come aggregazione di più soggetti danneggiati..
Questa proposta offre una tutela giuridica “effettiva” ai risparmiatori rimasti vittime dei recenti scandali finanziari.
Sul piano della politica sociale l'azione di gruppo soddisfa le seguenti finalità:
a) garantisce l'accesso alla giustizia - altrimenti impossibile per gli elevati oneri economici - a quei gruppi di soggetti che si trovano in una situazione di disparità economica rispetto a una controparte dalla quale hanno subìto una lesione dei loro diritti;
b) riduce quantitativamente e qualitativamente la complessità delle controversie giudiziali che scaturiscono da uno stesso comportamento illecito, diminuendo così gli oneri economici a carico dell'amministrazione giudiziaria;
c) garantisce una maggiore uniformità di giustizia.
Questo disegno di legge estende alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall’articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, in quanto non si vede il motivo per cui dai giustissimi limiti previsti da questa normativa per l’elettorato passivo debbano essere esclusi gli eligendi al Parlamento.
Sicuramente, è stata una dimenticanza del Legislatore di allora non aver esteso l’applicazione della normativa de qua a coloro che debbono essere eletti alle più alte cariche istituzionali dello Stato.Infatti, appare discriminatorio e non corretto non prevedere le stesse limitazioni per ogni tipo di carica pubblica, dal sindaco parlamentare; anzi è una necessità urgente quella di applicare tale normativa anche ai senatori e ai deputati, da un lato per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento, dall’altro lato per assicurare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell’organizzazione dello Stato.
La presente proposta di legge vuole contribuire a ristabilire un clima di fiducia nel mondo dei risparmiatori e degli investitori, nel quadro di maggiore sensibilità e responsabilità socio-economica che caratterizza la nuova legislatura e la nuova maggioranza.
Per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore molti reati in materia societaria sono stati trasformati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), è stata prevista la perseguibilità a querela degli stessi reati in alcune ipotesi specificamente definite ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale.
A seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria prevedendo un inasprimento delle pene applicabili sia il provvedimento opportuno da prendere politicamente per salvaguardare i cittadini.