Questo disegno di legge estende alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall’articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, in quanto non si vede il motivo per cui dai giustissimi limiti previsti da questa normativa per l’elettorato passivo debbano essere esclusi gli eligendi al Parlamento.
Sicuramente, è stata una dimenticanza del Legislatore di allora non aver esteso l’applicazione della normativa de qua a coloro che debbono essere eletti alle più alte cariche istituzionali dello Stato.Infatti, appare discriminatorio e non corretto non prevedere le stesse limitazioni per ogni tipo di carica pubblica, dal sindaco parlamentare; anzi è una necessità urgente quella di applicare tale normativa anche ai senatori e ai deputati, da un lato per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento, dall’altro lato per assicurare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell’organizzazione dello Stato.